>Del reclutamento universitario a Verona

>Sentenza del TAR Veneto sulla “cooptazione” nel reclutamento universitario

Il 14 Gennaio 2009, mentre su pagina/13 si scrive qualcosa sull’aula 1.6 e sulla censura, sull’essere tenuti all’oscuro, l’Università degli studi di Verona era rappresentata e difesa a Venezia dall’Avvocatura distrettuale. Si trattava di un ricorso al TAR avanzato da “B.D.”, “P. F.” e “D.B. M.” contro appunto l’Università di Verona, il Ministro dell’Istruzione e un certo “P.D.” per l’annullamento di un concorso circa il reclutamento universitario. La sentenza è stata pubblicata il 10 Marzo su http://www.costituzionalismo.it/aggiornamento.asp?id=457 e, insieme ad un altro sito che rende disponibile la sentenza in formato .doc, non ha avuto altro canale. Nemmeno sul portale dell’Ateneo.
Trascrivo fedelmente, in quanto questa sentenza informa più di qualsiasi possibile articolo che si possa derivare [mio tra le quadre]:
“I ricorsi in epigrafe vanno riuniti [perché son stati 3 diversi ricorsi per lo stesso concorso], in quanto recanti una richiesta di annullamento degli stessi atti.
Tali impugnative vanno accolte avuto riguardo – in via del tutto assorbente – alla dedotta violazione dell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 [pagina 7: http://www.unipg.it/ugrl/wwwnew/concdoc/doc/DPR-117-2000.pdf], invero citato nei verbali della Commissione d’esame e ivi riprodotto, ma materialmente mai applicato, non essendo stati dalla Commissione medesima elaborati criteri contemplanti attribuzioni di punteggi ovvero giudizi graduati che consentissero una puntuale comparazione tra i diversi titoli posseduti dai ricorrenti.
Peraltro, neppure va sottaciuto – anche al di là della sin qui riscontrata assenza nella giurisprudenza di puntuali applicazioni dei principi discendenti dall’art. 51 c.p.c. alle commissioni concorsuali universitarie – l’indubbio vizio per l’imparzialità del giudizio della Commissione costituito, nella specie, dall’assunzione della presidenza di tale organo da parte del docente sia relatore della tesi di dottorato svolta dal vincitore del concorso, sia curatore di pubblicazioni da quest’ultimo presentate quale titolo di valutazione del concorso per cui è causa.
Il Collegio reputa che, ove si seguitasse a legittimare tale circostanza, risulterebbe di fatto operante nel nostro ordinamento un sistema di accesso alla carriera universitaria non già fondato sull’obbligo del pubblico concorso, a’ sensi dell’art. 97, terzo comma Cost., ma sulla mera cooptazione del candidato da parte della c.d. “comunità scientifica”.”

Credo ci sia poco da aggiungere. Ah! Dimenticavo, la condanna:
“Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università di Verona alla rifusione delle spese di causa a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (eurotremila), oltre a i.v.a. e c.p.a., nel mentre compensa integralmente ogni ragione di lite tra i ricorrenti medesimi e il controinteressato.”

ale,6

Del reclutamento universitario a Verona

Sentenza del TAR Veneto sulla “cooptazione” nel reclutamento universitario

Il 14 Gennaio 2009, mentre su pagina/13 si scrive qualcosa sull’aula 1.6 e sulla censura, sull’essere tenuti all’oscuro, l’Università degli studi di Verona era rappresentata e difesa a Venezia dall’Avvocatura distrettuale. Si trattava di un ricorso al TAR avanzato da “B.D.”, “P. F.” e “D.B. M.” contro appunto l’Università di Verona, il Ministro dell’Istruzione e un certo “P.D.” per l’annullamento di un concorso circa il reclutamento universitario. La sentenza è stata pubblicata il 10 Marzo su http://www.costituzionalismo.it/aggiornamento.asp?id=457 e, insieme ad un altro sito che rende disponibile la sentenza in formato .doc, non ha avuto altro canale. Nemmeno sul portale dell’Ateneo.
Trascrivo fedelmente, in quanto questa sentenza informa più di qualsiasi possibile articolo che si possa derivare [mio tra le quadre]:
“I ricorsi in epigrafe vanno riuniti [perché son stati 3 diversi ricorsi per lo stesso concorso], in quanto recanti una richiesta di annullamento degli stessi atti.
Tali impugnative vanno accolte avuto riguardo – in via del tutto assorbente – alla dedotta violazione dell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 [pagina 7: http://www.unipg.it/ugrl/wwwnew/concdoc/doc/DPR-117-2000.pdf], invero citato nei verbali della Commissione d’esame e ivi riprodotto, ma materialmente mai applicato, non essendo stati dalla Commissione medesima elaborati criteri contemplanti attribuzioni di punteggi ovvero giudizi graduati che consentissero una puntuale comparazione tra i diversi titoli posseduti dai ricorrenti.
Peraltro, neppure va sottaciuto – anche al di là della sin qui riscontrata assenza nella giurisprudenza di puntuali applicazioni dei principi discendenti dall’art. 51 c.p.c. alle commissioni concorsuali universitarie – l’indubbio vizio per l’imparzialità del giudizio della Commissione costituito, nella specie, dall’assunzione della presidenza di tale organo da parte del docente sia relatore della tesi di dottorato svolta dal vincitore del concorso, sia curatore di pubblicazioni da quest’ultimo presentate quale titolo di valutazione del concorso per cui è causa.
Il Collegio reputa che, ove si seguitasse a legittimare tale circostanza, risulterebbe di fatto operante nel nostro ordinamento un sistema di accesso alla carriera universitaria non già fondato sull’obbligo del pubblico concorso, a’ sensi dell’art. 97, terzo comma Cost., ma sulla mera cooptazione del candidato da parte della c.d. “comunità scientifica”.”

Credo ci sia poco da aggiungere. Ah! Dimenticavo, la condanna:
“Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università di Verona alla rifusione delle spese di causa a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (eurotremila), oltre a i.v.a. e c.p.a., nel mentre compensa integralmente ogni ragione di lite tra i ricorrenti medesimi e il controinteressato.”

ale,6

>Decreto-legge 180: per il diritto allo studio?

>Campi di incertezza aperti nelle “possibilità” della legge

Il decreto-legge n.180 del 10 Novembre 2008 continua a creare forti dubbi tra gli atenei italiani. Uno dei cinque articoli più discussi – … – è il terzo: “Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli”. Questo articolo si compone di 3 commi: il primo integra di 65 milioni di euro ”il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n.338”; il secondo integra di 135 milioni di euro “il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n.390”; infine il terzo comma spiega in che modo si farà fronte alla spesa dei primi due (quindi 200 milioni di euro): “si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289”.
Vediamo di chiarire i fondi di cui sopra: il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazioni degli alloggi e residenze viene speso per interventi che “possono essere affidati […] a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato”; il fondo di intervento integrativo viene creato nei primi anni novanta per coprire gli interessi dei famosi “prestiti d’onore”, cioè prestiti che aziende ed istituti di credito fanno a studenti al fine di “sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi”. Sarà poi del 1996 l’aggiunta: “tale fondo […] può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio”; il fondo per le aree sottoutilizzate – che deve far fronte alle integrazioni dei primi due – è stato definito nella finanziaria 2007 e tra le finalità si legge: “interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”. Il primo e il terzo, per ovvie ragioni contestuali, non sono di certo utili alla giustificazione dell’utilizzo del fondo.
Tra le incertezze delle possibilità dei primi due fondi e le vaghe motivazioni dell’utilizzo del terzo per la copertura della integrazioni, dove andranno davvero a finire questi 200 milioni di euro? Al diritto allo studio? Può darsi.
Ale,6

Decreto-legge 180: per il diritto allo studio?

Campi di incertezza aperti nelle “possibilità” della legge

Il decreto-legge n.180 del 10 Novembre 2008 continua a creare forti dubbi tra gli atenei italiani. Uno dei cinque articoli più discussi – … – è il terzo: “Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli”. Questo articolo si compone di 3 commi: il primo integra di 65 milioni di euro ”il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n.338”; il secondo integra di 135 milioni di euro “il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n.390”; infine il terzo comma spiega in che modo si farà fronte alla spesa dei primi due (quindi 200 milioni di euro): “si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289”.
Vediamo di chiarire i fondi di cui sopra: il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazioni degli alloggi e residenze viene speso per interventi che “possono essere affidati […] a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato”; il fondo di intervento integrativo viene creato nei primi anni novanta per coprire gli interessi dei famosi “prestiti d’onore”, cioè prestiti che aziende ed istituti di credito fanno a studenti al fine di “sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi”. Sarà poi del 1996 l’aggiunta: “tale fondo […] può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio”; il fondo per le aree sottoutilizzate – che deve far fronte alle integrazioni dei primi due – è stato definito nella finanziaria 2007 e tra le finalità si legge: “interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”. Il primo e il terzo, per ovvie ragioni contestuali, non sono di certo utili alla giustificazione dell’utilizzo del fondo.
Tra le incertezze delle possibilità dei primi due fondi e le vaghe motivazioni dell’utilizzo del terzo per la copertura della integrazioni, dove andranno davvero a finire questi 200 milioni di euro? Al diritto allo studio? Può darsi.
Ale,6

>Anche no.

>A Palazzo Chigi, il 6 Novembre 2008, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca: il decreto-legge n.180 – entrato poi in vigore quattro giorni dopo. Questo provvedimento provvisorio avente forza di legge si compone di cinque articoli, di cui il terzo – “Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli” – vanta due forti finanziamenti: 65 milioni di euro per l’anno 2009 al fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze per studenti; 135 milioni di euro, sempre e solo per l’anno 2009, al fondo di intervento integrativo di cui all’art. 16 della legge 390/91, spacciato per garante della “concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio”. In realtà, tale articolo 16 parla di disposizioni riguardanti il suo mero titolo: Prestiti d’onore. Questi sono prestiti che aziende ed istituti di credito fanno a studenti, previo accordo finanziario con lo Stato (ecco il nostro simpatico fondo di intervento integrativo), al fine di “sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi”. In buona sostanza: soldi che slittano a tali aziende ed istituti di credito. Ad ogni modo, dopo il 1996 è diventato possibile utilizzare anche questo fondo per erogazioni di borse di studio. Anche perché i fondi per le borse di studio sono altri.
Ergo: 135 milioni di euro garantiranno davvero “la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio”?
Vedi titolo.
Ale,6

Anche no.

A Palazzo Chigi, il 6 Novembre 2008, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca: il decreto-legge n.180 – entrato poi in vigore quattro giorni dopo. Questo provvedimento provvisorio avente forza di legge si compone di cinque articoli, di cui il terzo – “Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli” – vanta due forti finanziamenti: 65 milioni di euro per l’anno 2009 al fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze per studenti; 135 milioni di euro, sempre e solo per l’anno 2009, al fondo di intervento integrativo di cui all’art. 16 della legge 390/91, spacciato per garante della “concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio”. In realtà, tale articolo 16 parla di disposizioni riguardanti il suo mero titolo: Prestiti d’onore. Questi sono prestiti che aziende ed istituti di credito fanno a studenti, previo accordo finanziario con lo Stato (ecco il nostro simpatico fondo di intervento integrativo), al fine di “sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi”. In buona sostanza: soldi che slittano a tali aziende ed istituti di credito. Ad ogni modo, dopo il 1996 è diventato possibile utilizzare anche questo fondo per erogazioni di borse di studio. Anche perché i fondi per le borse di studio sono altri.
Ergo: 135 milioni di euro garantiranno davvero “la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio”?
Vedi titolo.
Ale,6