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Sentenza sulla strage di Piazza della Loggia: un commento
>MIUR viola la costituzione
>Gelmini: «A breve nuovo taglio di capelli», Maroni: «Fremo»
Sul sito dell’ANIEF (Associazione Nazionale Insegnanti E Formatori) si legge: «Accolta l’ottemperanza voluta dall’ANIEF. Entro 30 giorni i ricorrenti – insegnanti e formatori precari – entrano a pettine secondo il proprio punteggio – e non in coda come il Ministro Mariastella Gelmini voleva. MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – condannato alle spese per elusione dell’ordinanza cautelare e violazione della Costituzione».
La legge non è altro che parola scritta, vuota, immobile, impotente. L’unica possibilità che essa ha di esercitare il potere non può che partire dalle labbra di un giudice. È ormai quasi banale dire che i tribunali sono luoghi di effettivo esercizio della legge. Da qui l’importanza, l’attenzione che dovrebbe avere ogni sentenza, in quanto costruzione, ristrutturazione e/o affermazione di democrazia – dietro la maschera di politici, uno stato è sempre retto dal sistema giuridico. Ora rileggiamo le ultime parole: «violazione della Costituzione». «Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca».
Sempre sul sito dell’ANIEF vien riportata anche una parte della sentenza: «Considerato che l’istanza per esecuzione di ordinanza cautelare appare fondata sotto il dedotto profilo dello sviamento di potere per elusione della misura cautelare accordata dalla Sezione con decisione cautelare n. 2573/2009;
Atteso infatti che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l’amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare, anche nella considerazione che il gravame interposto dall’amministrazione medesima su analoghe decisioni cautelari emesse dalla Sezione è stato disatteso dal giudice d’appello (cfr. ordd.ze CdS, VI, nn. 4769, 4736, 1525 e 1524 del 2009);
Considerato, alla stregua di quanto precede, che tutte le attività poste successivamente all’adozione della misura cautelare, in quanto poste in dichiarata violazione di quest’ultima, devono ritenersi tamquam non essent – come se non fosse stato;
Considerato che l’inesistenza di dette attività includono in primis la nota prot. n. A00 DGEPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 diretta agli Uffici Scolastici regionali e periferici, con la quale il MIUR sostanzialmente invita questi ultimi a non ottemperare al provvedimento giudiziale, e in secundis, in via mediata, le graduatorie predisposte dagli Uffici in base ai criteri elusivi rivenienti dall’anzidetta nota ministeriale;
Considerato che il comportamento processuale del Ministero resistente giustifica la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite, limitatamente a questa fase dei giudizio, nella misura indicata in dispositivo».
E infine il TAR dispone i seguenti punti:
«a.- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l’amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all’ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l’inserimento “a pettine” dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1, art.11, del d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d’appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;
b.- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l’indicato termine di trenta giorni – provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell’amministrazione inadempiente;
c.- condanna quest’ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.»
Ma questo non è l’unico ricorso fatto dall’ANIEF; si attendono le udienze dei rimanenti, rallentati dalla calendarizzazione dettata dal TAR del Lazio. «Pertanto l’ANIEF continua con decisione l’organizzazione della Manifestazione del 20 ottobre a Roma, Largo Bernardino da Feltre, nei pressi del MIUR, (bus gratuiti per raggiungere la capitale) mentre dal 19 ottobre il D.L. salva-precari sarà discusso in aula insieme agli eventuali emendamenti del Governo e dei Deputati, prima della probabile questione di fiducia. Il destino di migliaia di precari si giocherà in quei pochi due/tre giorni. Il MIUR vorrebbe mettere un bavaglio ai giudici, ma dovrà ascoltare la voce della piazza». E sul fondo le parole forti dell’associazione: «La giustizia ancora vige nei tribunali, speriamo che il Parlamento non intervenga perché, altrimenti, dovrà intervenire il giudice delle leggi, la corte costituzionale per mettere la parola fine.»
Phlavio To. C.
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Niente paura: c’è la palestra della democrazia!
MIUR viola la costituzione
Gelmini: «A breve nuovo taglio di capelli», Maroni: «Fremo»
Sul sito dell’ANIEF (Associazione Nazionale Insegnanti E Formatori) si legge: «Accolta l’ottemperanza voluta dall’ANIEF. Entro 30 giorni i ricorrenti – insegnanti e formatori precari – entrano a pettine secondo il proprio punteggio – e non in coda come il Ministro Mariastella Gelmini voleva. MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – condannato alle spese per elusione dell’ordinanza cautelare e violazione della Costituzione».
La legge non è altro che parola scritta, vuota, immobile, impotente. L’unica possibilità che essa ha di esercitare il potere non può che partire dalle labbra di un giudice. È ormai quasi banale dire che i tribunali sono luoghi di effettivo esercizio della legge. Da qui l’importanza, l’attenzione che dovrebbe avere ogni sentenza, in quanto costruzione, ristrutturazione e/o affermazione di democrazia – dietro la maschera di politici, uno stato è sempre retto dal sistema giuridico. Ora rileggiamo le ultime parole: «violazione della Costituzione». «Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca».
Sempre sul sito dell’ANIEF vien riportata anche una parte della sentenza: «Considerato che l’istanza per esecuzione di ordinanza cautelare appare fondata sotto il dedotto profilo dello sviamento di potere per elusione della misura cautelare accordata dalla Sezione con decisione cautelare n. 2573/2009;
Atteso infatti che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l’amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare, anche nella considerazione che il gravame interposto dall’amministrazione medesima su analoghe decisioni cautelari emesse dalla Sezione è stato disatteso dal giudice d’appello (cfr. ordd.ze CdS, VI, nn. 4769, 4736, 1525 e 1524 del 2009);
Considerato, alla stregua di quanto precede, che tutte le attività poste successivamente all’adozione della misura cautelare, in quanto poste in dichiarata violazione di quest’ultima, devono ritenersi tamquam non essent – come se non fosse stato;
Considerato che l’inesistenza di dette attività includono in primis la nota prot. n. A00 DGEPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 diretta agli Uffici Scolastici regionali e periferici, con la quale il MIUR sostanzialmente invita questi ultimi a non ottemperare al provvedimento giudiziale, e in secundis, in via mediata, le graduatorie predisposte dagli Uffici in base ai criteri elusivi rivenienti dall’anzidetta nota ministeriale;
Considerato che il comportamento processuale del Ministero resistente giustifica la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite, limitatamente a questa fase dei giudizio, nella misura indicata in dispositivo».
E infine il TAR dispone i seguenti punti:
«a.- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l’amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all’ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l’inserimento “a pettine” dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1, art.11, del d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d’appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;
b.- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l’indicato termine di trenta giorni – provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell’amministrazione inadempiente;
c.- condanna quest’ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.»
Ma questo non è l’unico ricorso fatto dall’ANIEF; si attendono le udienze dei rimanenti, rallentati dalla calendarizzazione dettata dal TAR del Lazio. «Pertanto l’ANIEF continua con decisione l’organizzazione della Manifestazione del 20 ottobre a Roma, Largo Bernardino da Feltre, nei pressi del MIUR, (bus gratuiti per raggiungere la capitale) mentre dal 19 ottobre il D.L. salva-precari sarà discusso in aula insieme agli eventuali emendamenti del Governo e dei Deputati, prima della probabile questione di fiducia. Il destino di migliaia di precari si giocherà in quei pochi due/tre giorni. Il MIUR vorrebbe mettere un bavaglio ai giudici, ma dovrà ascoltare la voce della piazza». E sul fondo le parole forti dell’associazione: «La giustizia ancora vige nei tribunali, speriamo che il Parlamento non intervenga perché, altrimenti, dovrà intervenire il giudice delle leggi, la corte costituzionale per mettere la parola fine.»
Phlavio To. C.
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Niente paura: c’è la palestra della democrazia!
>…nonché una cronologia
>ago 2001 – A Verona parte una campagna di raccolta firme per la sicurezza dei cittadini: “Firma anche tu per mandare via gli zingari dalla nostra città“. Guido Papalia rinvia a giudizio il Consigliere regionale, Segretario provinciale Lega Nord – Liga Veneta nonché Flavio Tosi insieme agli altri 4 organizzatori per violazione della legge Mancino – alias: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.
gen 2005 – Flavio Tosi, Barbara Tosi, Matteo Bragantini, Enrico Corsi e Maurizio Filippi vengono condannati a sei mesi di reclusione e a tre anni di interdizione a partecipare ad elezioni politiche ed amministrative.
gen 2007 – Al processo d’appello di Venezia il giudice riduce le pene, e i mesi di reclusione da 6 diventano 2.
mag 2007 – Sindaco di Verona nonché Flavio Tosi
lug 2007 – «È una bravissima persona, Papalia. Uno leale e intelligente. Non mi ha mai querelato», dichiara nonché Flavio Tosi.
dic 2007 – La cassazione annulla la sentenza d’appello di Venezia e rinvia a giudizio.
ott 2008 – La corte d’appello di Venezia conferma la condanna a tutti 5.
…nonché una cronologia
ago 2001 – A Verona parte una campagna di raccolta firme per la sicurezza dei cittadini: “Firma anche tu per mandare via gli zingari dalla nostra città“. Guido Papalia rinvia a giudizio il Consigliere regionale, Segretario provinciale Lega Nord – Liga Veneta nonché Flavio Tosi insieme agli altri 4 organizzatori per violazione della legge Mancino – alias: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.
gen 2005 – Flavio Tosi, Barbara Tosi, Matteo Bragantini, Enrico Corsi e Maurizio Filippi vengono condannati a sei mesi di reclusione e a tre anni di interdizione a partecipare ad elezioni politiche ed amministrative.
gen 2007 – Al processo d’appello di Venezia il giudice riduce le pene, e i mesi di reclusione da 6 diventano 2.
mag 2007 – Sindaco di Verona nonché Flavio Tosi
lug 2007 – «È una bravissima persona, Papalia. Uno leale e intelligente. Non mi ha mai querelato», dichiara nonché Flavio Tosi.
dic 2007 – La cassazione annulla la sentenza d’appello di Venezia e rinvia a giudizio.
ott 2008 – La corte d’appello di Venezia conferma la condanna a tutti 5.
>Del reclutamento universitario a Verona
>Sentenza del TAR Veneto sulla “cooptazione” nel reclutamento universitario
Il 14 Gennaio 2009, mentre su pagina/13 si scrive qualcosa sull’aula 1.6 e sulla censura, sull’essere tenuti all’oscuro, l’Università degli studi di Verona era rappresentata e difesa a Venezia dall’Avvocatura distrettuale. Si trattava di un ricorso al TAR avanzato da “B.D.”, “P. F.” e “D.B. M.” contro appunto l’Università di Verona, il Ministro dell’Istruzione e un certo “P.D.” per l’annullamento di un concorso circa il reclutamento universitario. La sentenza è stata pubblicata il 10 Marzo su http://www.costituzionalismo.it/aggiornamento.asp?id=457 e, insieme ad un altro sito che rende disponibile la sentenza in formato .doc, non ha avuto altro canale. Nemmeno sul portale dell’Ateneo.
Trascrivo fedelmente, in quanto questa sentenza informa più di qualsiasi possibile articolo che si possa derivare [mio tra le quadre]:
“I ricorsi in epigrafe vanno riuniti [perché son stati 3 diversi ricorsi per lo stesso concorso], in quanto recanti una richiesta di annullamento degli stessi atti.
Tali impugnative vanno accolte avuto riguardo – in via del tutto assorbente – alla dedotta violazione dell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 [pagina 7: http://www.unipg.it/ugrl/wwwnew/concdoc/doc/DPR-117-2000.pdf], invero citato nei verbali della Commissione d’esame e ivi riprodotto, ma materialmente mai applicato, non essendo stati dalla Commissione medesima elaborati criteri contemplanti attribuzioni di punteggi ovvero giudizi graduati che consentissero una puntuale comparazione tra i diversi titoli posseduti dai ricorrenti.
Peraltro, neppure va sottaciuto – anche al di là della sin qui riscontrata assenza nella giurisprudenza di puntuali applicazioni dei principi discendenti dall’art. 51 c.p.c. alle commissioni concorsuali universitarie – l’indubbio vizio per l’imparzialità del giudizio della Commissione costituito, nella specie, dall’assunzione della presidenza di tale organo da parte del docente sia relatore della tesi di dottorato svolta dal vincitore del concorso, sia curatore di pubblicazioni da quest’ultimo presentate quale titolo di valutazione del concorso per cui è causa.
Il Collegio reputa che, ove si seguitasse a legittimare tale circostanza, risulterebbe di fatto operante nel nostro ordinamento un sistema di accesso alla carriera universitaria non già fondato sull’obbligo del pubblico concorso, a’ sensi dell’art. 97, terzo comma Cost., ma sulla mera cooptazione del candidato da parte della c.d. “comunità scientifica”.”
Credo ci sia poco da aggiungere. Ah! Dimenticavo, la condanna:
“Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università di Verona alla rifusione delle spese di causa a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (eurotremila), oltre a i.v.a. e c.p.a., nel mentre compensa integralmente ogni ragione di lite tra i ricorrenti medesimi e il controinteressato.”
Del reclutamento universitario a Verona
Sentenza del TAR Veneto sulla “cooptazione” nel reclutamento universitario
Il 14 Gennaio 2009, mentre su pagina/13 si scrive qualcosa sull’aula 1.6 e sulla censura, sull’essere tenuti all’oscuro, l’Università degli studi di Verona era rappresentata e difesa a Venezia dall’Avvocatura distrettuale. Si trattava di un ricorso al TAR avanzato da “B.D.”, “P. F.” e “D.B. M.” contro appunto l’Università di Verona, il Ministro dell’Istruzione e un certo “P.D.” per l’annullamento di un concorso circa il reclutamento universitario. La sentenza è stata pubblicata il 10 Marzo su http://www.costituzionalismo.it/aggiornamento.asp?id=457 e, insieme ad un altro sito che rende disponibile la sentenza in formato .doc, non ha avuto altro canale. Nemmeno sul portale dell’Ateneo.
Trascrivo fedelmente, in quanto questa sentenza informa più di qualsiasi possibile articolo che si possa derivare [mio tra le quadre]:
“I ricorsi in epigrafe vanno riuniti [perché son stati 3 diversi ricorsi per lo stesso concorso], in quanto recanti una richiesta di annullamento degli stessi atti.
Tali impugnative vanno accolte avuto riguardo – in via del tutto assorbente – alla dedotta violazione dell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 [pagina 7: http://www.unipg.it/ugrl/wwwnew/concdoc/doc/DPR-117-2000.pdf], invero citato nei verbali della Commissione d’esame e ivi riprodotto, ma materialmente mai applicato, non essendo stati dalla Commissione medesima elaborati criteri contemplanti attribuzioni di punteggi ovvero giudizi graduati che consentissero una puntuale comparazione tra i diversi titoli posseduti dai ricorrenti.
Peraltro, neppure va sottaciuto – anche al di là della sin qui riscontrata assenza nella giurisprudenza di puntuali applicazioni dei principi discendenti dall’art. 51 c.p.c. alle commissioni concorsuali universitarie – l’indubbio vizio per l’imparzialità del giudizio della Commissione costituito, nella specie, dall’assunzione della presidenza di tale organo da parte del docente sia relatore della tesi di dottorato svolta dal vincitore del concorso, sia curatore di pubblicazioni da quest’ultimo presentate quale titolo di valutazione del concorso per cui è causa.
Il Collegio reputa che, ove si seguitasse a legittimare tale circostanza, risulterebbe di fatto operante nel nostro ordinamento un sistema di accesso alla carriera universitaria non già fondato sull’obbligo del pubblico concorso, a’ sensi dell’art. 97, terzo comma Cost., ma sulla mera cooptazione del candidato da parte della c.d. “comunità scientifica”.”
Credo ci sia poco da aggiungere. Ah! Dimenticavo, la condanna:
“Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università di Verona alla rifusione delle spese di causa a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (eurotremila), oltre a i.v.a. e c.p.a., nel mentre compensa integralmente ogni ragione di lite tra i ricorrenti medesimi e il controinteressato.”
Lo scacciapensieri
Non c’è limite al peggio…una volta pensavo fosse solo un modo di dire. Il 14 novembre si è chiuso il processo per i fatti del G8 di Genova dopo un’attesa durata 7 anni. Ed è finita male.
Lo stesso giorno della manifestazione nazionale per il no alla legge 133.
Legge creata dallo stesso governo di allora, nel 2001.
Lo stesso che aveva creato quel clima da guerriglia urbana mentre si attendeva a Genova l’arrivo dei no global. Lo stesso, ma comunque per tre volte al potere.
Tra le grida “vergogna!” nell’aula di tribunale dopo la lettura della sentenza, un ragazzo inglese (credo si tratti di Gwyn Readger, venuto da Londra per supportare Mark, anche lui picchiato alla Diaz) dichiara ai microfoni dei giornalisti che gli dispiace per noi Italiani perchè “Non c’è giustizia qui”.
Assolti tutti i vertici di allora, che nel frattempo hanno fatto carriera, perchè “il fatto non sussiste”.
Gli assolti sono Francesco Grattieri, capo dell’anti-terrorismo, Giovanni Luperi, capo dell’Aise (ex Sisde), Gilberto Caldarozzi, capo dello Sco (servizio centrale operativo), Spartaco Mortola, dalla Digos di Genova ai tempi e ora vicequestore di Torino. Condannati solo gli esecutori materiali dei pestaggi.
Per la polizia significa uscirne pulita, per tutti gli altri significa lasciarla impunita.
Ste
